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STATUTO "FONDAZIONE MOSCHETTINI"

CAPO I°

DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE
Art. 1 - La denominazione della fondazione è “FONDAZIONE MOSCHETTINI”.

Art. 2 - La Fondazione si propone la finalità dell'emancipazione sociale e dello sviluppo civile del territorio in cui opera. La Fondazione ha scopo puramente altruistico e non di lucro, e opera esclusivamente entro i limiti della Regione Puglia.
La Fondazione costituisce una stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato, autonomo e vincolato, ai fini statutari.

Art. 3 - La Fondazione ha sede in Copertino, Via C. Mariano, n. 3.

CAPO II°

OGGETTO
Art. 4 - La Fondazione ha per oggetto:
  1. l'accoglienza di bambini di ambo i sessi, onde provvedere alla loro istruzione e alla loro educazione morale, fisica e intellettuale;
  2. la promozione, organizzazione e gestione della formazione culturale e professionale di adolescenti, giovani e adulti;
  3. la promozione, organizzazione e gestione di attività di assistenza, protezione e formazione culturale e professionale a favore di disabili, immigrati e persone svantaggiate in genere;
  4. la promozione, organizzazione e gestione di attività di formazione professionale e culturale e di ogni attività socio-culturale, mirate al miglioramento delle condizioni socio-culturali tanto della comunità in cui opera quanto di diverse realtà che il Consiglio di amministrazione di volta in volta individui come bisognose;
  5. la promozione, organizzazione e gestione di attività di assistenza e protezione a favore degli anziani;
  6. la promozione e organizzazione di iniziative di solidarietà sociale, nonchè la valorizzazione di quelle promosse da persone associate e nuclei familiari, e delle forme di auto-aiuto ispirate ai principi di reciprocità e sussidiaretà nella solidarietà;
  7. la realizzazione di studi e ricerche in ogni campo della vita socio-culturale ed economica allo scopo di adeguare la propria azione alle effettive esigenze del territorio in cui opera;
  8. la promozione, realizzazione e gestione di convegni, dibattiti e manifestazioni in ogni campo della vita socio-culturale ed economica in funzione dei propri scopi istituzionali;
  9. la collaborazione con gli enti pubblici territoriali, nonchè con altri enti pubblici ed enti privati di qualsiasi natura, in ogni ulteriore attività che il Consiglio di amministrazione ritenga necessaria e comunque riconducibile alle sue finalità istituzionali, collaborazione estrinsecabile anche sotto forma di consulenza, coordinamento e integrazione con diversi enti proponenti.
Art. 5 - La Fondazione, nello svolgimento delle proprie finalità istituzionali, può avvalersi dell’ausilio di altri enti privati, società cooperative, altre società e privati in genere, nonchè, sotto la propria sorveglianza, delegare in parte, e per periodi di tempo circoscritti, a terzi soggetti lo svolgimento delle attività di cui al presente capo.

CAPO III°

PATRIMONIO - CRITERI PER L’EROGAZIONE DELLE RENDITE
Art. 6 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  1. dai beni patrimoniali oggetto di dotazione
  2. dai beni patrimoniali che la Fondazione riceva per lasciti o donazioni di benefattori, ovvero da enti pubblici e privati per il perseguimento delle sue finalità ovvero direttamente acquisiti onde ampliare il proprio patrimonio in presenza di una necessità o utilità evidente.
I beni patrimoniali della Fondazione sono vincolati ai suoi scopi istituzionali.

Art. 7 - L'attività della Fondazione è gestita attraverso i proventi costituiti da:
  1. le rendite del patrimonio;
  2. i beni strumentali che pervengano alla Fondazione a titolo di contributo per la sua gestione;
  3. dai contributi in danaro da chiunque erogati alla Fondazione nonchè dalle somme ricevute a titolo di pagamento delle rette e contributi da parte dei fruitori dei servizi erogati.
Art. 8 - Le rendite sono costituite dalla resa economica delle proprietà immobiliari della Fondazione e dalle rette di frequenza alle attività formative promosse.
Il Consiglio di amministrazione annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le concrete modalità di erogazione e la priorità delle attività cui vincolare la destinazione delle rendite.
In caso di ricavi eccedenti, quelli non utilizzati direttamente per la gestione ordinaria o il perseguimento delle attività istituzionali, devono essere preferibilmente investiti nell'acquisto di beni immobili, ovvero in titoli dello Stato o obbligazioni fondiarie, nominativi e intestati alla Fondazione, e le relative rendite mobiliari annue sono destinate a utilizzo diretto o a nuovo investimento.

CAPO IV°

AMMINISTRAZIONE
Organi della Fondazione
Art. 9 - Gli organi della Fondazione sono: Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione
Composizione, nomina, durata in carica e decadenza.
Art. 10 - La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da tre consiglieri che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati:
  1. un rappresentante della famiglia Del Prete-Moschettini, discendente della fondatrice Palmira Perrotta-Moschettini, il quale di diritto assume la carica di Presidente;
  2. il Parroco della Parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in Copertino, membro di diritto;
  3. un rappresentante designato dall’ordine dei consulenti del lavoro della Provincia di Lecce.
Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente, che dura in carica cinque anni.

Art. 11 - I membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di provata competenza e capacità amministrativa, di notoria specchiata moralità; di conseguenza non possono far pare del Consiglio di amministrazione le persone incapaci di agire, ovvero che siano state sottoposte a procedure concorsuali ovvero che abbiano subito condanne penali o che comunque abbiano dimostrato indegnità morale.

Art. 12 - I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Allo scadere del mandato restano in carica in regime di prorogatio fino alla sostituzione.

Art. 13 - I componenti del Consiglio di amministrazione cessano dall'incarico per:
  1. dimissioni;
  2. scadenza del termine del mandato, salvo il disposto del precedente art. 12;
  3. decadenza pronunciata dal Consiglio per comportamenti gravemente lesivi del prestigio della Fondazione;
  4. decadenza pronunciata dal Consiglio per gravi inadempienze che abbiano arrecato danno alla Fondazione;
  5. assenza a più di tre sedute consecutive dal Consiglio, salvo che le assenze siano documentalmente giustificate.
Il Presidente nella successiva prima riunione utile del Consiglio di amministrazione pronuncia l’avvenuta cessazione nei casi di cui alle lettere a) ed e) del comma precedente.

Art. 14 - Qualora nessun componente della famiglia Del Prete-Moschettini sia disponibile a ricoprire la carica di cui al precedente art. 10, lettera a) ovvero in caso di estinzione della medesima famiglia, l’incarico di Presidente è ricoperto dal membro di diritto, il quale convoca senza indugio il Consiglio per gli opportuni provvedimenti, ivi compresa la necessaria modificazione del presente Statuto.
Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art. 15 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone, per sottoporli alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, su base annuale e pluriennale, i programmi da attuare ed i documenti consuntivi che riportano i risultati della gestione amministrativa e la rispondenza di questi con le direttive generali impartite.
Rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi o in giudizio ed esegue le decisioni adottate dal Consiglio medesimo.
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
Predispone, anche sulla base delle relazioni presentate dal Direttore Generale o dal Segretario:
  1. la relazione programmatica annuale, che fa parte integrante della deliberazione di adozione del Bilancio di previsione, e che contiene specifiche linee di indirizzo rivolte alla miglior gestione della Fondazione;
  2. la relazione relativa all’attuazione del programma annuale precedente che fa parte integrante della deliberazione del Conto consuntivo, e che contiene specifici riferimenti relativi all’eventuale divario tra programmi indicati ed attuazione degli stessi con le relative motivazioni.
Presenta, annualmente, per richiederne l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di previsione con la allegata relazione programmatica ed i Rendiconti annuali con la allegata relazione relativa all’attuazione del programma annuale precedente.
Prende visione di tutta la corrispondenza indirizzata alla Istituzione ed a sottoscrivere quella inerente le proprie, specifiche attribuzioni.
Il Presidente adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio per la deliberazione di ratifica.
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 16 - Il Consiglio di amministrazione gestisce la Fondazione in modo autonomo e indipendente; esso determina i criteri più opportuni per la destinazione delle risorse della Fondazione ai suoi fini istituzionali.

Art. 17 - Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione; esso, tra l'altro:
  1. ha compiti di indirizzo generale; adotta infatti i programmi da attuare ed i documenti consuntivi, su base annuale e pluriennale. Tali documenti riportano i risultati della gestione amministrativa e la rispondenza di questi con le direttive generali impartite;
  2. delibera il bilancio preventivo e consuntivo;
  3. delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno;
  4. nomina su proposta del Presidente, il Segretario della Fondazione, che abbia competenza ed esperienza in materia amministrativa;
  5. assume, sospende, licenzia su proposta del Presidente, i dipendenti della Fondazione;
  6. nomina il Direttore generale;
  7. provvede, su proposta del Presidente, alla nomina di consulenti tecnici;
  8. redige un regolamento relativo alla attività amministrativa, nel quale vengono definite le procedure amministrative, compatibili con i criteri di trasparenza, celerità, ed efficacia;
  9. redige un regolamento relativo all’attività economico-finanziaria nel quale vengono definite le procedure contabili e l’organizzazione del servizio di ragioneria che ha, quali riferimenti prioritari, le norme generali in materia di contabilità;
  10. redige un regolamento interno, nel quale vengono stabiliti criteri e modalità relativi allo svolgimento della vita comunitaria, alla gestione della struttura, alle procedure gestionali in generale della vita della Fondazione.
Modalità relative allo svolgimento dei lavori delle sedute
Art. 18 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni quadrimestre solare su convocazione del Presidente.
In tali riunioni il Consiglio di amministrazione procede alla discussione e approvazione del bilancio preventivo e per eventuali variazioni del medesimo.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta straordinaria ogni ulteriore volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero sia richiesto da almeno due consiglieri.
La convocazione del Consiglio di amministrazione è effettuata tramite avviso contenente l'ordine del giorno con raccomandata a.r. postale o raccomandata a mano, da riceversi almeno tre giorni di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza è ammessa la convocazione con telegramma o telefax almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione.
Il Consiglio può altresì riunirsi senza formalità di convocazione quando siano presenti tutti i consiglieri in carica ed essi confermino di essere ben a conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 19 - Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con l’intervento di almeno due componenti.
Per le deliberazioni concernenti la modificazione del presente Statuto ovvero atti dispositivi di beni patrimoniali della Fondazione il Consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole di tutti i suoi membri; sono comunque assolutamente inalienabili i beni patrimoniali oggetto di dotazione da parte della fondatrice Palmira Perrotta-Moschettini.
Le votazioni si fanno per appello nominale.
Quando si tratti di questioni concernenti persone la votazione può avvenire con voto segreto.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti.
A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - Di ogni riunione del Consiglio di amministrazione si redige senza indugio verbale, da trascrivere su apposito libro regolarmente vidimato, firmato da tutti gli intervenuti; il rifiuto di sottoscrizione di un consigliere è attestato dal Presidente, sotto la sua responsabilità.
Il verbale è redatto dal Segretario; le delibere di cui al precedente art. 19 comma 2 sono redatte da un Notaio.

CAPO V°

SEGRETARIO – ECONOMO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 21 - La carica di Segretario della Fondazione è affidata, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario della Fondazione organizza gli uffici, provvede agli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti dalle attività della Fondazione, cura i rapporti con gli uffici pubblici, tiene la corrispondenza e il protocollo della Fondazione, tiene la contabilità, cura la tenuta dei libri contabili e fiscali, redige i progetti di bilancio.
Assicura la propria assistenza tecnica al Consiglio di Amministrazione, redigendo, anche, i verbali delle sedute.
Predispone il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo.
Prende visione di tutta la corrispondenza indirizzata alla Fondazione. Cura la predisposizione delle deliberazioni, sulle quali esprime il proprio preventivo parere. Predispone, su indicazione del Presidente, l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Provvede alla stesura ed all’eventuale registrazione dei contratti stipulati nell’interesse della Fondazione. Cura l’archivio della Fondazione, finalizzato alla conservazione degli atti amministrativi ed alla loro classificazione, che ha quali specifici riferimenti:
  1. il registro relativo all’inventario dei beni immobili;
  2. il registro relativo all’inventario dei beni mobili;
  3. il registro di protocollo per la conservazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza e degli atti inerenti la attività amministrativa e la gestione economico-finanziaria;
  4. registro cronologico delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente con i poteri del Consiglio;
  5. registro cronologico dei contratti stipulati, registrati e non;
  6. registro relativo al passaggio delle consegne al fine di assicurare il passaggio delle consegne dal Consiglio uscente a quello designato.
La carica di Segretario può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, in caso di omissioni gravi o negligenze che abbiano arrecato danni nella gestione della Fondazione.
Direttore Generale
Art. 22 - Il Consiglio di amministrazione, ove ricorrano le condizioni, affida l’esecuzione degli indirizzi deliberati e la gestione di ogni adempimento necessario al Direttore generale.
Il Direttore generale cura e coordina l’andamento di tutte le attività della Fondazione e ne relaziona in Consiglio di amministrazione.
Egli ha il compito di aggiornare e migliorare il funzionamento amministrativo della Fondazione, mirando costantemente al miglioramento della qualità dei servizi offerti.
Al Direttore generale compete la promozione del ruolo della Fondazione tra le istituzioni, pubbliche e private, e nella società.
Il Direttore generale, nello specifico cura:
  1. l’esecuzione del programma annuale e pluriennale stilato dal Consiglio di Amministrazione;
  2. i rapporti con il personale della Fondazione, adottando provvedimenti premiali o disciplinari ove ricorrano le condizioni;
  3. la gestione ed il mantenimento del patrimonio della Fondazione;
  4. il monitoraggio costante tra gli obiettivi tracciati e la corrispondenza ad essi dell’operato di tutti gli organi della Fondazione, del suo personale e del segretario, intervenendo per le eventualmente necessarie correzioni di rotta in caso di discrepanza tra la programmazione e l’esecuzione;
  5. la verifica dell’efficacia delle scelte compiute dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente segnala l’inefficacia delle strategie adottate, proponendone di migliori;
  6. il monitoraggio dell’operato dei dipendenti della Fondazione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
Il Direttore generale svolge anche funzione di dirigente scolastico, rispondendo al Consiglio di Amministrazione sul buon andamento dell’oggetto fondamentale della Fondazione Moschettini, ovvero l’educazione scolastica dei bambini, degli adolescenti e dei giovani.
Nel caso in cui la Fondazione non ritenga di nominare un direttore generale, le funzioni dello stesso vengono assunte dal Presidente.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 - La Fondazione ha durata illimitata.
In caso di scioglimento per impossibilità di conseguire i propri fini istituzionali o per qualsiasi altra ragione o causa ben comprovata, tutti i beni della Fondazione sono devoluti a istituzione similare, scelta dal Consiglio di amministrazione purchè la stessa si impegni a perseguire sul posto scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione stessa, e, in ogni caso, a fini di utilità pubblica o sociale, salve eccezioni imposte dalla legge.

Art. 24 - Nella Fondazione non esistono quote di partecipazione, che sarebbero comunque intrasmissibili e non rivalutabili.
È fatto divieto di distribuire a qualsiasi soggetto, durante la vita della Fondazione, e in qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve e capitale, a meno che la distribuzione sia imposta dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali contemplate nel presente Statuto.
© 2009 Fondazione Moschettini
via C. Mariano, 3 - 73043 Copertino LE
p.i. 03423060759